Un congedo di paternità di 10 giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio. Fino a quando il figlio non spegne 8 candeline, inoltre, papà e mamme hanno diritto a fruire di modalità flessibili di lavoro. Riconoscimento del diritto di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l’immediata presenza. Sono alcune delle misure previste dalla nuova Direttiva 2019/1158 del 20 giugno 2019, in vigore da oggi 1 agosto 2019. Quali sono le altre?
Le misure previste, a cui adeguarsi entro il 2022
Il 12 luglio 2019, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE della Direttiva 2019/1158, è partito l’iter che porterà l’Unione Europea a rafforzare la legislazione sociale degli Stati membri e, in particolare, le misure tese a migliorare in maniera uniforme la conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro. Queste misure saranno applicate nei confronti di tutti i rapporti di lavoro per promuovere appieno anche le pari opportunità.
Per quanto riguarda l’Italia, molte delle discipline trattate dalla direttiva sono oggi più favorevoli ai lavoratori, dunque non interessate a modifiche obbligatorie. Tre aspetti, invece, appaiono come novità: il congedo di paternità di 10 giorni; il diritto a usufruire di forme flessibili di lavoro; il congedo per causa di forza maggiore familiare.
- Congedo di paternità: gli Stati possono stabilire se il congedo possa essere fruito parzialmente anche prima della nascita del figlio o soltanto dopo la nascita e se possa essere fruito anche con modalità flessibili.
- Modalità di lavoro flessibili: altra misura obbligatoria richiesta dalla Direttiva è riconoscimento del diritto, ai lavoratori (mamme e papà) con figli fino a una certa età, non inferiore a otto anni, e dei prestatori di assistenza di chiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza. Per «modalità di lavoro flessibili» si intende l’adattamento dell’organizzazione della vita professionale, anche mediante l’uso del lavoro a distanza, di calendari di lavoro flessibili o di una riduzione dell’orario di lavoro. Il nuovo diritto può essere subordinato a una determinata anzianità lavorativa o di servizio non superiore a sei mesi.
- Assenza per cause di forza maggiore: la terza novità della direttiva è il riconoscimento a ciascun lavoratore del diritto di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore, derivanti da ragioni familiari urgenti in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l’immediata presenza.
Gli Stati hanno tempo fino all’agosto 2022 (2024 solo per alcune misure) per adottare norme nazionali tese ad introdurre un congedo di paternità di almeno 10 giorni con garanzia di una retribuzione minima, un congedo parentale di 4 mesi ed uno di 5 giorni per la cura di parenti e genitori in caso di malattia o vecchiaia. Infine, la direttiva prevede la possibilità, per i genitori, di richiedere meccanismi personalizzati per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.